Art. 17. 
                  Diritti di invenzione e brevetto 
 
  1.  Appartengono   all'ASI   i   diritti   patrimoniali   derivanti
dall'invenzione industriale fatta  nell'esecuzione  del  rapporto  di
lavoro  comunque  svolto  nell'interesse  dell'Agenzia  o  nel  corso
dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto  anche  attivita'  di
studio,  di  ricerca  o  di   sperimentazione,   salvo   il   diritto
dell'inventore di esserne riconosciuto autore. 
  2. Spetta altresi' all'inventore un equo  premio  commisurato  alla
importanza   dell'invenzione,   avuto   riguardo   anche   alla   sua
utilizzazione industriale. 
  3.  Per  l'erogazione  del  premio  e'  necessaria  la   preventiva
autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica. 
  4. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento  e
le  modalita'  per  la  concessione  di  licenze  per  le  invenzioni
conseguite da  enti  e  societa'  in  attuazione  dei  loro  rapporti
contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati  con
apposito distinto capitolato,  approvato  con  decreto  del  Ministro
vigilante,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.