Art. 7. 1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste e' subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.
Nota all'art. 7: La legge n. 590/1981 reca "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". Si trascrive il testo degli articoli 10, 11 e 13 della suddetta legge: "Art. 10. - Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative. Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione. I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtu' dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il secondo comma dell'art. 19 della citata legge n. 364, e' sostituito dai seguenti: La Cassa sara' alimentata annualmente: 1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata; 2) dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; 3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio; 4) da eventuali contributi di altri enti e privati. I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. Il concorso dello Stato e' versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti". "Art. 11. - I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attivita'. Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina. Il consorzio delle societa' di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonche' le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale. Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa e' approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Restano ferme le disposizioni dei commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364". "Art. 13. - Le provvidenze di cui alle lettere b ) e c) dell'art. 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamita'. In tal caso il cumulo e' consentito solo per il prestito di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma. E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati".