Art. 7.
  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  10,  11  e 13 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per
la  difesa  attiva  e  passiva delle produzioni agricole, sono estese
agli interventi in favore degli allevamenti  di  animali  colpiti  da
malattie  infettive  e  diffusive di cui al precedente articolo 2. La
concessione  delle  provvidenze  ivi  previste  e'  subordinata  alla
condizione  che  gli  animali  siano  in  regola  con le disposizioni
sanitarie vigenti  e  con  le  misure  eventualmente  adottate  dalle
associazioni di produttori e relative unioni.
  2.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste provvede, con
proprio decreto, agli adempimenti previsti  dalla  legge  15  ottobre
1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.
 
          Nota all'art. 7:
             La  legge  n. 590/1981 reca "Nuove norme per il Fondo di
          solidarieta'  nazionale".  Si  trascrive  il  testo   degli
          articoli 10, 11 e 13 della suddetta legge:
             "Art.   10.   -   Ai  consorzi  di  produttori  agricoli
          costituiti per l'attuazione della difesa attiva,  ancorche'
          a   carattere  sperimentale,  e  passiva  delle  produzioni
          agricole,  intensive  o  pregiate   determinate   a   norma
          dell'ultimo  comma  dell'art.  3 della presente legge, sono
          concesse le provvidenze previste  dai  successivi  articoli
          per il raggiungimento delle finalita' associative.
             Le  stesse  provvidenze  sono concesse alle associazioni
          dei  produttori  agricoli,  alle  cooperative  di  primo  e
          secondo  grado  ed  ai  consorzi  di produttori che, previa
          modifica  del  proprio  statuto,  al  fine   di   adattarlo
          all'espletamento  delle  attivita'  previste dai successivi
          articoli, ottengano  dalla  regione  il  riconoscimento  di
          idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime.
             Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i
          consorzi e gli organismi di cui ai  precedenti  commi  sono
          costituiti  con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.
             I  consorzi  sono  retti  da uno statuto uniformato alle
          disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge  25
          maggio  1970,  n.  364,  e  sottoposti alla vigilanza delle
          regioni che esercitano in virtu' dell'art. 70  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le
          funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
             Il secondo comma dell'art. 19 della citata legge n. 364,
          e' sostituito dai seguenti:
              La Cassa sara' alimentata annualmente:
              1)  da  contributi  dei consorziati nella misura minima
          del  2  per  cento  del  valore  della   produzione   annua
          denunciata;
              2)  dal  concorso  dello  Stato  commisurato alla meta'
          della spesa complessiva sostenuta  per  la  gestione  della
          cassa  sociale,  accertata in via definitiva sulla base del
          relativo conto consuntivo;
              3)  dal  contributo  eventualmente concesso con propria
          legge dalla regione competente per territorio;
              4) da eventuali contributi di altri enti e privati.
             I  contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a
          riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.
             Il  concorso  dello  Stato  e' versato ai consorzi sulla
          base  dei  ruoli  esattoriali  consortili  resi   esecutivi
          dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella
          misura  del   70   per   cento,   salvo   conguaglio   dopo
          l'approvazione  dei  conti  consuntivi  in  relazione  alle
          documentate richieste dei consorzi stessi  presentate  alle
          regioni competenti".
             "Art.   11.   -  I  consorzi  e  gli  organismi  di  cui
          all'articolo  precedente,   associati   in   organismo   di
          rappresentanza  dei  medesimi  a livello nazionale, possono
          deliberare di far ricorso  a  forme  assicurative  mediante
          contratti   da  stipulare  con  societa'  di  assicurazione
          autorizzate all'esercizio del ramo  grandine,  partecipanti
          al  consorzio  costituito ai sensi dell'art. 21 della legge
          25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto  nazionale  delle
          assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle
          sue altre attivita'.
             Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente
          sono autorizzate a stipulare polizze anche  per  la  difesa
          dal gelo e dalla brina.
             Il   consorzio  delle  societa'  di  assicurazione  deve
          proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei  consorzi
          di   difesa   le  tariffe  dei  premi,  avuto  riguardo  in
          particolare  al  tipo  di  coltura  e  alle  zone   agrarie
          segnalate dalle regioni, nonche' le condizioni di polizza e
          l'impiego del corpo peritale.
             Le  tariffe  e le condizioni di polizza concordate tra i
          predetti  organismi  a  livello  nazionale  devono   essere
          approvate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste, entro il 31 gennaio di
          ogni anno.
             Lo  statuto  dell'organismo  nazionale di rappresentanza
          dei  consorzi  di  difesa  e'  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
             Restano ferme le disposizioni dei commi quattro, quinto,
          sesto e settimo dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n.
          364".
             "Art.  13. - Le provvidenze di cui alle lettere b ) e c)
          dell'art.  1 si applicano anche  alle  produzioni  agricole
          assicurate  dai  produttori  aderenti  ai  consorzi o altri
          organismi per la difesa attiva  e  passiva,  salvo  che  il
          cumulo  tra  le  suddette provvidenze e il risarcimento del
          danno  da  copertura  assicurativa   superino   il   totale
          effettivo  del  danno  arrecato alle colture, agli impianti
          produttivi  ed  alle  strutture  in  genere,  ivi  compreso
          l'ammontare  della polizza, dedotti i contributi degli enti
          pubblici, e il costo per lavoro e  interventi  straordinari
          provocati dalla calamita'.
             In tal caso il cumulo e' consentito solo per il prestito
          di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per
          un  ammontare  che non superi il totale del danno di cui al
          precedente comma.
             E'  fatto  pertanto  obbligo  ai  consorzi  di difesa di
          inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci
          che  hanno  beneficiato del risarcimento assicurativo con i
          relativi importi e i contributi versati".