Art. 9.
  1.   Agli   operai  agricoli  a  tempo  indeterminato,  aventi  una
anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro,  che
siano   sospesi   temporaneamente   dal  lavoro  in  conseguenza  dei
provvedimenti di cui agli articoli 2, comma  1,  e  4,  comma  2,  il
trattamento  sostitutivo  della  retribuzione  di  cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' concesso per tutte le  giornate
di  lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione
dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.
  2.  Ai  fini  della  individuazione  del  semestre di fruizione del
trattamento di integrazione salariale non devono  essere  considerate
le  giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento
dei capi infetti, di disinfezione  delle  stalle  e  di  manutenzione
finalizzate al ripristino dell'allevamento.
  3.  Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1
non spetta agli operai dipendenti dalle  imprese  indicate  al  terzo
comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire 3.500 milioni, si  provvede  a  carico  della  gestione  di  cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Note all'art. 9:
             -   L'art.  8  e  l'art.  19  della  legge  n.  457/1972
          (Miglioramenti    ai    trattamenti    previdenziali     ed
          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario in  favore  dei  lavoratori  agricoli)  sono  cosi'
          formulati:
             "Art.  8.  -  Agli operai agricoli con contratto a tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per  intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento  sostitutivo della retribuzione per le giornate
          di lavoro non prestate nella misura  dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno.
             Ai  lavoratori  beneficiari  del trattamento sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica.
             Ai  fini  della  presente  legge sono considerati operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo  indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre 180
          giornate lavorative presso la stessa azienda".
             "Art.  19.  -  Al finanziamento della Cassa, si provvede
          con un contributo a carico del datore di  lavoro  agricolo.
          Gli  oneri  che  sono  coperti dal contributo predetto sono
          posti   a   carico   della   gestione    dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             La  gestione  stessa  e'  tenuta  ad  anticipare,  senza
          gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento  del
          trattamento di cui alla presente legge.
             Il  contributo  di  cui al primo comma non e' dovuto dai
          datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della
          legge 22 novembre 1954, n. 1136".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della legge n.
          845/1978   (Legge-quadro   in   materia    di    formazione
          professionale):
             "Art.   26   (Finanziamento   integrativo  dei  progetti
          speciali). - Un  terzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento  dei progetti speciali di cui all'art. 36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  eseguiti  dalle  regioni per ipotesi di rilevante
          squilibrio locale tra domanda ed  offerta  di  lavoro,  nei
          territori  di  cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218.
             La  dotazione  di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi  dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".