Art. 9. 1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli. 2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento. 3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 9: - L'art. 8 e l'art. 19 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) sono cosi' formulati: "Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda". "Art. 19. - Al finanziamento della Cassa, si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri che sono coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge. Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136". - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale): "Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".