Art. 3.
                         Adeguamenti tecnici
  1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri
dell'ambiente,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere
la  fissazione  di  un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei
preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle
disposizioni contenute nei decreti medesimi.
 
          Nota all'art. 3:
             Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          e' il seguente:
             "Art.  20  (Adeguamenti  tecnici).  - 1. Con decreti dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale.
             2.  I Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".