Art. 4. Immissione sul mercato 1. E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonche' degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purche' il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore. 3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, e' consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione. 4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto. 5. E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.