Art. 4.
                        Immissione sul mercato
  1. E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato,  nonche'  degli
apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi,
degli impianti e dei  fluidi  elencati  nel  punto  2  dell'allegato,
contenenti  le  sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  e'  consentito
sino  all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa,
purche' il detentore sottoponga  a  controlli,  almeno  annuali,  gli
apparecchi  e  gli  impianti  medesimi,  secondo le norme CEI o altre
norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.
  3.  Qualora  per  ragioni  tecniche  non  sia  possibile utilizzare
prodotti  di  sostituzione  per  il  funzionamento   e   la   normale
manutenzione  degli  apparecchi  e  degli impianti e fluidi di cui al
comma  2,  e  questi  siano  in  buono  stato  di  conservazione,  e'
consentito  l'uso  di  PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di
completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti
medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.
  4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di
protezione della salute pubblica e dell'ambiente,  vietare  l'uso  di
apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.
  5.   E'   vietata   l'immissione   sul  mercato  d'occasione  degli
apparecchi, impianti e fluidi  di  cui  al  comma  2,  non  destinati
all'eliminazione.