Art. 5. Censimento 1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente. 4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate. 5. La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e' denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.