Art. 5.
                              Censimento
  1.  Presso  ciascuna  regione  o provincia autonoma e' istituito il
registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti  e
fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
 2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della
sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  determina  le modalita' per l'attuazione del censimento dei
dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e  5.  Il
relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto
2  dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o
provincia autonoma competente.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  attuano  il censimento,
comunicando  i  relativi  dati  ai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sanita', che informano le amministrazioni interessate.
  5.   La  cessazione  di  uso,  nonche'  le  previste  modalita'  di
smaltimento delle sostanze, dei  preparati  e  dei  prodotti  di  cui
all'allegato,  e'  denunciata dagli interessati nel termine di trenta
giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e  le  province  autonome
aggiornano  il  registro  e  trasmettono i dati acquisiti ai Ministri
dell'ambiente e  della  sanita',  che  informano  le  amministrazioni
interessate.