Art. 7.
                       Controllo delle regioni
  1. Le regioni e le unita' sanitarie locali vigilano sull'osservanza
delle norme del presente decreto, ai fini della tutela  della  salute
pubblica e dell'ambiente.
  2.   Le   regioni,   in  particolare,  provvedono,  anche  mediante
ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate  nella
detenzione  degli  apparecchi,  impianti  e  fluidi di cui al punto 2
dell'allegato, della periodicita' delle verifiche che il detentore e'
tenuto  ad  effettuare  ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' del
corretto smaltimento degli stessi.