Art. 7. Controllo delle regioni 1. Le regioni e le unita' sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicita' delle verifiche che il detentore e' tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' del corretto smaltimento degli stessi.