IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Vista  la  direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n.
64/432, per quanto riguarda talune disposizioni relative  alla  peste
suina  classica  e  alla peste suina africana, indicata nell'elenco B
allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  direttiva  CEE  n.  64/432  che stabilisce le condizioni
sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie  bovina
e suina destinati agli scambi intracomunitari;
  Vista  la legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie
sugli scambi di  animali  tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri  della
Comunita'  economica  europea, che attua tra l'altro la direttiva CEE
n. 64/432;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728, di attuazione della direttiva CEE n. 72/461 relativa a  problemi
di  polizia  sanitaria  in materia di scambi intracomunitari di carni
fresche;
  Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare
norme  attuative  delle  direttive indicate nel predetto elenco B, e'
stato inviato lo schema  del  presente  provvedimento  ai  Presidenti
della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica per gli
adempimenti ivi previsti;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
 
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito
il seguente:
  "Art.  17-  bis.  -  Quando si manifesti la presenza di peste suina
africana il Ministro della  sanita',  con  propria  ordinanza,  vieta
immediatamente  la  spedizione  di  suini  vivi verso gli altri Stati
membri:
    a)  da  tutto  il  territorio nazionale se tale malattia sia gia'
stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con
decisioni comunitarie;
    b)  soltanto  dalla  zona o dalle zone in cui si e' verificata la
malattia, qualora la stessa non  si  e'  riscontrata  nel  territorio
nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.
  Nel  determinare  la  zona  o  le  zone  suddette il Ministro della
sanita', sentite le regioni interessate, tiene conto:
    a)  degli  abbattimenti  e  distruzione dei suini appartenenti ad
aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
    b)   della   superficie   delle   zone   e  dei  relativi  limiti
amministrativi e geografici;
    c) della incidenza della diffusione della malattia;
    d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
    e)  delle misure adottate per limitare e controllare il movimento
dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  ivi indicata e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'articolo 1:
             La  legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie
          sugli scambi di animali tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati
          membri della Comunita' economica europea".