IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva CEE n. 64/432 che stabilisce le condizioni sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunita' economica europea, che attua tra l'altro la direttiva CEE n. 64/432; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito il seguente: "Art. 17- bis. - Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanita', con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri: a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia gia' stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie; b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si e' verificata la malattia, qualora la stessa non si e' riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti. Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanita', sentite le regioni interessate, tiene conto: a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione; b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici; c) della incidenza della diffusione della malattia; d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione; e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ivi indicata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo 1: La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea".