Art. 2.
 
  1.  L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 29. - All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  'Il  raggio  della  zona  infetta  stabilita  intorno ai ricoveri o
localita' infetti non puo' essere inferiore a tre chilometri'".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988
 
                               COSSIGA
 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  LA   PERGOLA,   Ministro   per   il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988
  Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 20
 
 
          Nota all'articolo 2:
             La  legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie
          sugli scambi di animali tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati
          membri della Comunita' economica europea".