Art. 2. 1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 'Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o localita' infetti non puo' essere inferiore a tre chilometri'". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 20
Nota all'articolo 2: La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea".