IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva CEE n. 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorche' ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purche': a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971; b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto; c) le carni cosi' ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche. Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche". - Vengono di seguito riportati gli articoli 2 e 3, del D.P.R. n. 728/1982, nonche' l'art. 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1073 (Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli Stati membri della Comunita' economica europea): "Art. 2 D.P.R. n. 728/1982. - Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonche' di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda ne' da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che: a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonche' di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine; b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non puo' essere inferiore a due chilometri. Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri e i locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta puo' essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali; 2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen. In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche l'autorita' sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio. Il macello potra' essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio". "Art. 3 D.P.R. n. 728/1982. - Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunita' economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti la macellazione o trovarvisi dalla nascita, nel caso di animali di eta' inferiore a ventuno giorni". "Art. 6 legge n. 1073/1971. - I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 4 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato I. Nei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento riconosciuti ai sensi della presente legge, l'ispezione sanitaria e il controllo di cui ai paragrafi A) e B) del precedente articolo 4 sono assicurati dai veterinari comunali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. I veterinari comunali assicurano anche l'ispezione sanitaria delle carni e la vigilanza nei macelli pubblici e privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, abilitati alla esportazione di carni e di prodotti carnei nei Paesi terzi. In casi particolari, nei quali l'entita' della macellazione e della lavorazione delle carni o l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione sanitaria e di controllo di cui al precedente comma, il Ministero della sanita' provvede ad assicurare l'ispezione sanitaria e il controllo dei macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti suddetti mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati. Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanita' e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, e' a carico dell'imprenditore. Le somme all'uopo occorrenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e corrispondentemente, per il recupero, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. I direttori dei macelli pubblici, i veterinari comunali e i veterinari appositamente incaricati che espletano i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nei macelli o nei laboratori di sezionamento di cui al presente articolo assumono la qualifica di veterinari ufficiali. I macelli e laboratori di sezionamento, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dai registri. Le competenti autorita' italiane, su iniziativa del Ministero della sanita', comunicano alla commissione della Comunita' economica europea e alle competenti autorita' degli Stati membri gli elenchi dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi riconosciuti con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali revoche. Durante l'ispezione post mortem e il controllo previsti rispettivamente al paragrafo A), lettera d), del precedente articolo 4, il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformita' delle istruzioni impartite dal Ministero della sanita', da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato, proprietario o titolare del macello o del laboratorio di sezionamento. I frigoriferi separati dai macelli o dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente articolo 4, devono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298".