IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Vista  la  direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n.
72/461 indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987,  n.
183;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728, recante attuazione della direttiva CEE n.   72/461,  relativa  a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche;
  Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare
norme  attuative  delle  direttive indicate nel predetto elenco B, e'
stato inviato lo schema  del  presente  provvedimento  ai  Presidenti
della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica per gli
adempimenti ivi previsti;
  Acquisito  il  parere della competente commissione del Senato della
Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
 
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 728, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 4. - Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono
alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite  di
bollo  sanitario  comunitario,  di  cui  al  punto  40,  capitolo IX,
dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.
  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  primo  comma, le carni
fresche, ancorche'  ottenute  da  animali  che  non  rispondono  alle
disposizioni   degli   articoli   2   e  3,  possono  essere  bollate
conformemente all'allegato I, capitolo IX,  alla  legge  29  novembre
1971, n. 1073, purche':
   a)  tali  animali siano stati macellati in macelli e laboratori di
sezionamento riconosciuti idonei  dal  Ministero  della  sanita',  ai
sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;
   b)  al  bollo  di  cui  all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29
novembre 1971, n.  1073,  sia  immediatamente  sovrapposto  il  bollo
speciale previsto nell'allegato al presente decreto;
   c)  le  carni  cosi'  ottenute non siano destinate alla spedizione
negli Stati membri della CEE come carni fresche.
  Per  la  definizione  e  l'utilizzazione  degli  strumenti  per  la
bollatura  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'allegato  I,
capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.
  Le  carni,  di  cui  al secondo comma del presente articolo, devono
essere   ottenute,   sezionate,    trasportate    ed    immagazzinate
separatamente  o  in  un  momento diverso rispetto alle carni fresche
destinate come tali alla spedizione negli altri  Stati  membri  della
CEE".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  21 luglio 1982, n. 728, reca: "Attuazione
          della direttiva (CEE) n.  72/461  relativa  a  problemi  di
          polizia  sanitaria  in materia di scambi intracomunitari di
          carni fresche".
             -  Vengono  di seguito riportati gli articoli 2 e 3, del
          D.P.R. n.   728/1982,  nonche'  l'art.  6  della  legge  29
          novembre  1971,  n.  1073  (Norme sanitarie sugli scambi di
          carni  fresche  tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri  della
          Comunita' economica europea):
             "Art.   2   D.P.R.   n.   728/1982.  -  Fatte  salve  le
          disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971,  n.  1073,
          le  carni  fresche  di  animali domestici appartenenti alla
          specie bovina, suina, ovina e caprina nonche'  di  solipedi
          domestici  (cavalli,  asini,  muli  e bardotti) spedite dal
          territorio nazionale a  quello  degli  altri  Stati  membri
          della  Comunita'  economica  europea devono rispondere alle
          seguenti condizioni:
              1)  essere state ottenute da animali che non provengono
          da una azienda ne' da una zona nei  confronti  delle  quali
          siano  stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria,
          ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          febbraio  1954,  n. 320, e successive modifiche, in seguito
          all'insorgenza di afta epizootica,  peste  suina,  malattia
          vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo
          di Teschen),  brucellosi  suina,  ovina  o  caprina,  fermo
          restando che:
                a)  se  non  sono  stati  macellati tutti gli animali
          delle specie sensibili alla malattia e se  non  sono  stati
          disinfettati  i  locali,  la  durata  del  provvedimento di
          polizia veterinaria adottato, ai  sensi  dell'art.  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
          320,  nei  confronti  della  azienda  di   origine   e   di
          provenienza,  deve  essere,  a  decorrere  dall'ultimo caso
          constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e  la
          malattia  vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la
          peste suina e il morbo  di  Teschen  nonche'  di  almeno  6
          settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso
          si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine;
               b)  nel  caso  si  tratti di afta epizootica, malattia
          vescicolare dei suini o di morbo di Teschen,  se  non  sono
          stati  macellati  tutti  gli animali delle specie sensibili
          alle malattie ed esistenti nel focolaio e  non  sono  stati
          disinfettati  i locali, il raggio della zona infetta di cui
          all'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          febbraio  1954,  n.  320,  non  puo' essere inferiore a due
          chilometri.
             Il  provvedimento  di dichiarazione di zona infetta deve
          essere mantenuto fino a che i ricoveri e i  locali  infetti
          sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se
          tutti gli animali recettivi  esistenti  nel  focolaio  sono
          stati  abbattuti,  il  provvedimento  di  zona infetta puo'
          essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento
          degli animali;
              2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati
          constatati casi di afta epizootica, peste  suina,  malattia
          vescicolare dei suini e morbo di Teschen.
             In  caso  di insorgenza di afta epizootica, peste suina,
          malattia vescicolare dei suini e morbo  di  Teschen  in  un
          macello   autorizzato  all'esportazione  di  carni  fresche
          l'autorita'   sanitaria   competente   adotta   le   misure
          necessarie   per   escludere   dall'esportazione  le  carni
          sospette di contagio.
             Il  macello  potra' essere riattivato per l'esportazione
          solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di  contagio".
             "Art.  3  D.P.R.  n.  728/1982.  -  Le  carni fresche di
          solipedi domestici o  di  animali  domestici  delle  specie
          ovina  e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello
          degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle
          condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire
          da animali che abbiano  soggiornato  nel  territorio  della
          Comunita'   economica   europea   almeno   ventuno   giorni
          immediatamente  precedenti  la  macellazione  o  trovarvisi
          dalla  nascita,  nel  caso  di  animali di eta' inferiore a
          ventuno giorni".
             "Art.  6 legge n. 1073/1971. - I macelli ed i laboratori
          di sezionamento  di  cui  al  precedente  articolo  4  sono
          riconosciuti  idonei  dal  Ministero della sanita' dopo che
          sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai
          capitoli I, II e III dell'allegato I.
            Nei  macelli  pubblici  e  privati  e  nei  laboratori di
          sezionamento riconosciuti ai sensi  della  presente  legge,
          l'ispezione sanitaria e il controllo di cui ai paragrafi A)
          e  B)  del  precedente  articolo  4  sono  assicurati   dai
          veterinari  comunali  di  cui  all'art.  3  del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 febbraio  1961,  n.  264.  I
          veterinari  comunali assicurano anche l'ispezione sanitaria
          delle carni e la vigilanza nei macelli pubblici e privati e
          negli  stabilimenti  per  la produzione di carni preparate,
          abilitati alla esportazione di carni e di  prodotti  carnei
          nei Paesi terzi.
             In   casi   particolari,   nei   quali  l'entita'  della
          macellazione   e   della   lavorazione   delle   carni    o
          l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai
          veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione
          sanitaria  e  di  controllo  di cui al precedente comma, il
          Ministero della sanita' provvede ad assicurare  l'ispezione
          sanitaria   e  il  controllo  dei  macelli,  laboratori  di
          sezionamento e stabilimenti  suddetti  mediante  veterinari
          provinciali   o  veterinari  appositamente  incaricati.  Le
          competenze di questi ultimi sono  stabilite  dal  Ministero
          della  sanita' e la relativa spesa, comprensiva degli oneri
          sociali, e' a carico dell'imprenditore.
             Le  somme  all'uopo occorrenti sono iscritte in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  della  sanita'  e  corrispondentemente,  per  il
          recupero, in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          dell'entrata.
             I  direttori dei macelli pubblici, i veterinari comunali
          e i veterinari appositamente  incaricati  che  espletano  i
          compiti di ispezione sanitaria e di controllo nei macelli o
          nei laboratori di sezionamento di cui al presente  articolo
          assumono la qualifica di veterinari ufficiali.
             I  macelli  e laboratori di sezionamento, ai quali viene
          assegnato un numero  di  riconoscimento  veterinario,  sono
          iscritti in separati speciali registri. Il mancato rispetto
          delle  condizioni  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo   comporta  la  revoca  del  riconoscimento  e  la
          cancellazione dai registri.
             Le  competenti  autorita'  italiane,  su  iniziativa del
          Ministero della sanita', comunicano alla commissione  della
          Comunita'  economica  europea  e  alle competenti autorita'
          degli Stati membri gli elenchi dei macelli, dei  laboratori
          di sezionamento e dei depositi frigoriferi riconosciuti con
          a  fianco  l'indicazione  del  numero   di   riconoscimento
          ufficiale  e provvedono anche alla notifica delle eventuali
          revoche.
             Durante  l'ispezione post mortem e il controllo previsti
          rispettivamente al paragrafo A), lettera d), del precedente
          articolo 4, il veterinario ufficiale puo' essere assistito,
          nei compiti puramente materiali  ed  in  conformita'  delle
          istruzioni   impartite  dal  Ministero  della  sanita',  da
          personale ausiliario particolarmente  addestrato,  messo  a
          disposizione   dall'ente  o  dal  privato,  proprietario  o
          titolare del macello o del laboratorio di sezionamento.
             I  frigoriferi  separati dai macelli o dai laboratori di
          sezionamento  riconosciuti,  destinati  al  deposito  delle
          carni  fresche  di  cui  al  precedente  articolo 4, devono
          essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962,  n.
          283,   e  dell'art.  33  del  regolamento  sulla  vigilanza
          sanitaria delle  carni,  approvato  con  regio  decreto  20
          dicembre 1928, n. 3298".