Art. 2. 1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 4". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 21
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 728/1982, come modificato dal presente provvedimento, e il seguente: "Art. 7. - Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo e' conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformita' o di controllo e che e' stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformita' o con quello di controllo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4. Il fabbricante puo' apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformita' o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio. Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso".