Art. 2.
 
  1.  Al  primo  comma  dell'art.  7 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 luglio  1982,  n.  728,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 4".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988
 
                               COSSIGA
 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  LA   PERGOLA,   Ministro   per   il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988
  Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 21
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  7  del  D.P.R.  n.  728/1982, come
          modificato dal presente provvedimento, e il seguente:
             "Art. 7. - Il marchio distintivo apposto dal fabbricante
          sul materiale attesta che il medesimo e' conforme  al  tipo
          che   ha  ottenuto  un  certificato  di  conformita'  o  di
          controllo e che e' stato  sottoposto  a  prove  individuali
          eventualmente  previste  dalle norme armonizzate e risponde
          alle condizioni imposte con il certificato di conformita' o
          con  quello  di  controllo,  fatto  salvo  quanto  disposto
          dall'art. 4.
             Il   fabbricante  puo'  apporre  tale  marchio  solo  se
          possiede  un  valido  certificato  di  conformita'   o   di
          controllo  ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a
          garantire che il materiale corrisponde alle norme  tecniche
          armonizzate.
             Per    garantire   tale   corrispondenza   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  procede,
          tramite   gli   organismi   autorizzati,   alla  necessaria
          sorveglianza della fabbricazione e cura  che  il  materiale
          venga  sottoposto alle prove individuali previste e che non
          venga fatto uso improprio del marchio.
             Se  il  certificato  di  conformita'  o  di controllo lo
          esige, il materiale deve essere accompagnato da  istruzioni
          che ne precisino le particolari condizioni d'uso".