Art. 11.
Controlli
1. Per verificare la buona qualita' delle acque destinate al
consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni
se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante
autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli
igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.