Art. 12. 
                         Controlli sanitari 
  1. I prelievi ed i controlli analitici  sulle  acque  destinate  al
consumo umano sono  eseguiti  dai  servizi  e  presidi  delle  unita'
sanitarie locali. 
  2. I controlli ispettivi  e  i  giudizi  di  qualita'  sulle  acque
destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale. 
  3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo  evidenzino
la possibilita' di un pregiudizio per la salute  umana,  l'organo  di
controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio,  richiede  alla
regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i  provvedimenti  e
le misure di competenza. 
  4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con  scadenza  almeno
bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.