Art. 12. Controlli sanitari 1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita' sanitarie locali. 2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale. 3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilita' di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza. 4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.