Art. 12.
Controlli sanitari
1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al
consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita'
sanitarie locali.
2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque
destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale.
3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino
la possibilita' di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di
controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla
regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e
le misure di competenza.
4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno
bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.