Art. 14.
Controllo degli acquedotti
1. Per uniformare le attivita' di controllo su impianti di
acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di piu'
unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi multizonali, di
cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo'
individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il servizio al
quale attribuire la competenza in materia di controlli.
2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo
sanitario di controllo e' disposta d'intesa tra le regioni
interessate.
Nota all'art. 14:
L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
"Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla
consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
domicilio:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono
istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e
la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e
interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con
i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del
lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma
precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel
territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui
all'art. 18".