Art. 14. 
                     Controllo degli acquedotti 
  1.  Per  uniformare  le  attivita'  di  controllo  su  impianti  di
acquedotto ricadenti nell'area di  competenza  territoriale  di  piu'
unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi  multizonali,  di
cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo'
individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il  servizio  al
quale attribuire la competenza in materia di controlli. 
  2. Per gli acquedotti interregionali  l'individuazione  dell'organo
sanitario  di  controllo  e'  disposta  d'intesa   tra   le   regioni
interessate. 
 
          Nota all'art. 14:
             L'art.  22  della  legge  n.  833/1978  (Istituzione del
          Servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
             "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
          - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed  alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a)  individua  le  unita' sanitarie locali in cui sono
          istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo  e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c)  prevede le forme di coordinamento degli stessi con
          i servizi di igiene ambientale e di igiene e  medicina  del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I  presidi  e  i  servizi  multizonali  di  cui al comma
          precedente sono gestiti dall'unita'  sanitaria  locale  nel
          territorio  sono  ubicati,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 18".