Art. 14. Controllo degli acquedotti 1. Per uniformare le attivita' di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di piu' unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo' individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli. 2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo e' disposta d'intesa tra le regioni interessate.
Nota all'art. 14: L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio: a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali; c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'art. 18".