Art. 15. 
                    Impiego degli antiparassitari 
  1. Ai soli fini  dell'elaborazione  dei  programmi  di  prevenzione
mirata  alla  tutela  della  salute  dell'uomo,   degli   animali   e
dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle  registrazioni  di
presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli  speditori  e  gli
utilizzatori di tali prodotti sono tenuti  ad  annotare  su  apposite
schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei  prodotti
stessi. 
  2. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di  concerto
con i Ministri dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dell'ambiente  e
dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato,   fissa   le
caratteristiche delle schede per la  rilevazione  dei  dati  relativi
alla  vendita,  all'acquisto  ed  alla  utilizzazione   dei   presidi
sanitari, nonche' le relative  modalita'  di  compilazione,  tempi  e
procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una  copia
delle schede da esibire a richiesta della autorita' sanitaria  locale
o dei servizi repressione  frodi  del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste.