Art. 15.
Impiego degli antiparassitari
1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione
mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e
dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di
presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli
utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite
schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti
stessi.
2. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto
con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le
caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi
alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi
sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e
procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia
delle schede da esibire a richiesta della autorita' sanitaria locale
o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.