Art. 16.
Valore massimo ammissibile
1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle
concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati
nell'allegato I puo' essere determinato per singoli parametri o
gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.
2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle
misure di risanamento da adottare, e' determinato, in relazione alle
specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il
Consiglio superiore di sanita'.
3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si
applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e
microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E
dell'allegato I, nonche' degli altri parametri il cui mancato
rispetto possa pregiudicare la salubrita' del prodotto alimentare
finale.