Art. 16. 
                     Valore massimo ammissibile 
  1.   Il   valore   massimo   ammissibile   di   superamento   delle
concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati
nell'allegato I puo'  essere  determinato  per  singoli  parametri  o
gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione. 
  2. Il valore massimo ammissibile unitamente  all'indicazione  delle
misure di risanamento da adottare, e' determinato, in relazione  alle
specifiche situazioni suscettibili  di  deroga,  dal  Ministro  della
sanita', di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  sentito  il
Consiglio superiore di sanita'. 
  3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1,  dell'art.  2,  si
applicano  esclusivamente  i  valori  per  i  parametri   tossici   e
microbiologici  previsti,  rispettivamente,  nelle  tabelle  D  ed  E
dell'allegato  I,  nonche'  degli  altri  parametri  il  cui  mancato
rispetto possa pregiudicare la  salubrita'  del  prodotto  alimentare
finale.