Art. 17.
Deroghe
1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla
regione competente nelle seguenti circostanze:
a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni
dell'area della quale e' tributaria la risorsa idrica;
b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.
2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i
fattori tossici e microbiologici, ne' comportare un rischio per la
salute pubblica.
3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di
acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, puo' essere
disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente
decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo
ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi
dell'art 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente
un rischio inaccettabile per la salute pubblica.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di
acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non
raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3
dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1982, n. 515, puo' essere autorizzata, per un periodo di tempo
limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite
dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un
valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita'
sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non
presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica.
Nota all'art. 17:
Il D.P.R. n. 515/1982 reca: "Attuazione della direttiva
(CEE) n. 75/440 concernente la qualita' delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile".