Art. 17. 
                               Deroghe 
  1. Deroghe  al  presente  decreto  possono  essere  disposte  dalla
regione competente nelle seguenti circostanze: 
    a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei  terreni
dell'area della quale e' tributaria la risorsa idrica; 
    b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali. 
  2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i
fattori tossici e microbiologici, ne' comportare un  rischio  per  la
salute pubblica. 
  3. In caso di grave emergenza idrica, ove  l'approvvigionamento  di
acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo,  puo'  essere
disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente
decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento  del  valore  massimo
ammissibile, che e' determinato  dall'autorita'  sanitaria  ai  sensi
dell'art 16, in modo che tale superamento non presenti  assolutamente
un rischio inaccettabile per la salute pubblica. 
  4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di
acqua potabile si debba  fare  uso  di  acque  superficiali  che  non
raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3
dall'allegato al decreto del Presidente  della  Repubblica  3  luglio
1982, n. 515, puo'  essere  autorizzata,  per  un  periodo  di  tempo
limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite
dal presente decreto nell'allegato I, fino al  raggiungimento  di  un
valore  massimo  ammissibile,  che  e'   determinato   dall'autorita'
sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo  che  tale  superamento  non
presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica. 
 
          Nota all'art. 17:
             Il  D.P.R. n. 515/1982 reca: "Attuazione della direttiva
          (CEE)  n.   75/440  concernente  la  qualita'  delle  acque
          superficiali  destinate alla produzione di acqua potabile".