Art. 18. 
                       Esercizio della deroga 
  1.  Le  deroghe  sono  disposte  dall'autorita'  regionale  per  un
limitato  periodo  di  tempo,  anche  su  segnalazione   dei   comuni
interessati. 
  2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta  che,  contestualmente
alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione  adotti
il piano di intervento di cui al comma 3. 
  3. Il piano di intervento deve almeno contenere: 
    a) l'individuazione della causa del  fenomeno  di  degrado  delle
risorse idriche; 
    b)  la  delimitazione  geografica   dell'area   interessata   dal
fenomeno; 
    c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area; 
    d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle  sostanze
chimiche o  di  altra  natura  che  hanno  eterminato  o  accresciuto
l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b); 
    e) la definizione degli interventi e delle opere  necessarie  per
garantire l'approvvigionamento, nonche' i tempi di realizzazione  del
piano e le risorse finanziarie impiegate; 
    f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. 
  4.  Nel  caso   in   cui   l'inquinamento   interessi   un   bacino
interregionale, il piano di risanamento e' adottato di intesa tra  le
regioni interessate; in mancanza dell'intesa  ogni  regione  provvede
per il territorio di propria competenza. 
  5.   I   provvedimenti   di   deroga   devono   essere   comunicati
immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.