Art. 18. Esercizio della deroga 1. Le deroghe sono disposte dall'autorita' regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati. 2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3. 3. Il piano di intervento deve almeno contenere: a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche; b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno; c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area; d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno eterminato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b); e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonche' i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate; f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. 4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento e' adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza. 5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.