Art. 19.
Proroga
1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I puo'
essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a
gruppi di abitati geograficamente delimitati.
2. La proroga e' disposta con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione
interessata.
3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto, le
modalita' ed i tempi e presentando:
a) una relazione sulle difficolta' incontrate che identifica in
particolare le cause che impediscono l'osservanza dei requisiti di
qualita' per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo
umano degli abitati interessati;
b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a
garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I.
4. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato, previo espletamento
della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva.
5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla
regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della
regione e' condizione di efficcia della proroga stessa.
6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di
miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle
individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la
proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attivita' e
l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.
7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza
statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri dell'ambiente e della sanita'.
Nota all'art. 19:
Il testo dell'art. 20 della direttiva n. 80/778/CEE,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, e' il seguente:
"Art. 20. - In casi eccezionali e per gruppi di
popolazioni geograficamente delimitati gli Stati membri
possono presentare alla Commissione una richiesta
particolare per prorogare il termine stabilito per
l'osservanza dell'allegato I.
Tale richiesta debitamente motivata dovra' far presenti
le difficolta' incontrate e proporre un piano d'azione,
corredato di un calendario, da attuare per il miglioramento
della qualita' delle acque destinate al consumo umano.
La commissione esaminera' i piani d'azione, nonche' i
relativi calendari. In caso di disaccordo con lo Stato
membro interessato, essa presentera' al Consiglio proposte
adeguate al riguardo".