Art. 19. 
                               Proroga 
  1. Il termine  stabilito  per  l'osservanza  dell'allegato  I  puo'
essere prorogato in presenza di  situazioni  eccezionali  relative  a
gruppi di abitati geograficamente delimitati. 
  2. La proroga e' disposta con decreto del Ministro  della  sanita',
di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione
interessata. 
  3.  La  regione  richiede  la  proroga  indicandone  l'oggetto,  le
modalita' ed i tempi e presentando: 
    a) una relazione sulle difficolta' incontrate che  identifica  in
particolare le cause che impediscono l'osservanza  dei  requisiti  di
qualita' per le acque necessarie a soddisfare i  bisogni  di  consumo
umano degli abitati interessati; 
    b) il piano  per  il  miglioramento  delle  acque  finalizzato  a
garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 e'  adottato,  previo  espletamento
della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva. 
  5. In caso di ritenuta insufficienza  del  piano  presentato  dalla
regione ai sensi della lettera  b)  del  comma  3,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della  sanita',
sono disposte le misure integrative la cui adozione  da  parte  della
regione e' condizione di efficcia della proroga stessa. 
  6.  Le  misure  da  adottare  per   l'attuazione   del   piano   di
miglioramento  delle  acque  possono  disporre,  in  relazione   alle
individuate cause della  situazione  eccezionale  che  giustifica  la
proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento  di  attivita'  e
l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti. 
  7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza
statale, sono adottate dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
Ministri dell'ambiente e della sanita'. 
 
          Nota all'art. 19:
             Il  testo  dell'art.  20  della direttiva n. 80/778/CEE,
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano, e' il seguente:
             "Art.  20.  -  In  casi  eccezionali  e  per  gruppi  di
          popolazioni geograficamente  delimitati  gli  Stati  membri
          possono   presentare   alla   Commissione   una   richiesta
          particolare  per  prorogare  il   termine   stabilito   per
          l'osservanza dell'allegato I.
             Tale  richiesta debitamente motivata dovra' far presenti
          le difficolta' incontrate e  proporre  un  piano  d'azione,
          corredato di un calendario, da attuare per il miglioramento
          della qualita' delle acque destinate al consumo umano.
             La  commissione  esaminera'  i piani d'azione, nonche' i
          relativi calendari. In caso  di  disaccordo  con  lo  Stato
          membro  interessato, essa presentera' al Consiglio proposte
          adeguate al riguardo".