Art. 2. Campo di applicazione 1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano: a) fornite al consumo; b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'imissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.