Art. 2.
Campo di applicazione
1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le
acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o
dopo trattamento, che siano:
a) fornite al consumo;
b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante
incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l'imissione sul mercato di prodotti e sostanze
destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la
salubrita' del prodotto alimentare finale.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto
le acque minerali e termali.