Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Per acque destinate al  consumo  umano  si  intendono  tutte  le
acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in  cui  si  trovano  o
dopo trattamento, che siano: 
    a) fornite al consumo; 
    b)   ovvero   utilizzate   da   imprese    alimentari    mediante
incorporazione o contatto per la fabbricazione,  il  trattamento,  la
conservazione,  l'imissione  sul  mercato  di  prodotti  e   sostanze
destinate al consumo umano e che possano  avere  conseguenze  per  la
salubrita' del prodotto alimentare finale. 
  2. Restano escluse dal campo di applicazione del  presente  decreto
le acque minerali e termali.