Art. 21. 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in 
   violazione delle disposizioni del  presente  decreto  fornisce  al
   consumo umano acque che non presentano  i  requisiti  di  qualita'
   previsti  dall'allegato  I  e'  punito  con  l'ammenda   da   lire
   duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre
   anni. 
  2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non 
   presentano i requisiti di qualita'  previsti  dall'allegato  I  in
   imprese alimentari, mediante  incorporazione  o  contatto  per  la
   fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione  sul
   mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano,  se  le
   acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto  alimentare
   finale. 
  3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e 
   destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia  e  nei  piani  di
   intervento  di  cui  all'art.  18  e'  punita  con   la   sanzione
   amministrativa  pecuniaria  de   lire   cinquecentomila   a   lire
   cinquemilioni. 
  4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono 
   puniti  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   lire
   cinquecentomila a lire tremilioni.