Art. 21.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al
consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita'
previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre
anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non
presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in
imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul
mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le
acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare
finale.
3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di
intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria de lire cinquecentomila a lire
cinquemilioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tremilioni.