Art. 22.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio
1985, relativo alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate
al consumo umano.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili
con il presente decreto.
3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali e i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 3
Nota all'art. 22:
Per il D.P.R. n. 915/1982 si veda la precedente nota
all'art. 17.