Art. 22. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano. 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto. 3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste FERRI, Ministro dei lavori pubblici BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 3
Nota all'art. 22: Per il D.P.R. n. 915/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.