Art. 3. 
                        Requisiti di qualita' 
  1. I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei
valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui  all'allegato
I. 
  2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun  parametro  non
puo' essere superata. 
  3. I valori guida costituiscono  obiettivi  al  cui  raggiungimento
l'attivita' amministrativa deve tendere. 
  4. Per le acque che subiscono un trattamento di  addolcimento  sono
specificati, all'allegato I, i  valori  della  concentrazione  minima
richiesta. 
  5. I  valori  che  sono  indicati  nell'allegato  I  devono  essere
interpretati per ciascun parametro tenendo conto  delle  osservazioni
eventualmente riportate nel medesimo allegato.