Art. 3. Requisiti di qualita' 1. I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I. 2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non puo' essere superata. 3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attivita' amministrativa deve tendere. 4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta. 5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.