Art. 3.
Requisiti di qualita'
1. I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei
valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato
I.
2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non
puo' essere superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento
l'attivita' amministrativa deve tendere.
4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono
specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima
richiesta.
5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere
interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni
eventualmente riportate nel medesimo allegato.