Art. 4. 
             Aree di salvaguardia delle risorse idriche 
 
  1.  Per  assicurare,  mantenere  e  migliorare  le  caratteristiche
qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite
aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone  di
rispetto e zone di protezione. 
  2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si  riferiscono
alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone  di  protezione
si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle  aree  di  ricarica  delle
falde.