Art. 4.
Aree di salvaguardia delle risorse idriche
1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite
aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di
rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono
alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione
si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle
falde.