Art. 5. Zona di tutela assoluta 1. La zona di tutela assoluta e' adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile. 2. L'estensione della zona di tutela assoluta e' adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.