Art. 5.
Zona di tutela assoluta
1. La zona di tutela assoluta e' adibita esclusivamente ad opere di
presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista
di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione
di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.
2. L'estensione della zona di tutela assoluta e' adeguatamente
ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e
rischio della risorsa.