Art. 5. 
                       Zona di tutela assoluta 
 
  1. La zona di tutela assoluta e' adibita esclusivamente ad opere di
presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista
di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere  un'estensione
di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile. 
  2. L'estensione della zona  di  tutela  assoluta  e'  adeguatamente
ampliata in relazione alla  situazione  locale  di  vulnerabilita'  e
rischio della risorsa.