Art. 6. 
                          Zona di rispetto 
 
  1. Le zone di rispetto sono delimitate in  relazione  alle  risorse
idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione  di  raggio
non inferiore a 200 metri  rispetto  al  punto  di  captazione.  Tale
estensione puo' essere ridotta in relazione alla situazione locale di
vulnerabilita' e rischio della risorsa. 
  2. Nelle zone di rispetto sono  vietate  le  seguenti  attivita'  o
destinazioni: 
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati,  di
   reflui, fanghi e liquami anche se depurati; 
b) accumulo di concimi organici; 
c) dispersione  nel  sottosuolo  di  acque  bianche  provenienti   da
   piazzali e strade; 
d) aree cimiteriali; 
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
f) apertura di cave e pozzi; 
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
h) stoccaggio  di  rifiuti,  reflui,  prodotti,   sostanze   chimiche
   pericolose, sostanze radioattive; 
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
l) impianti di trattamento di rifiuti; 
m) pascolo e stazzo di bestiame. 
  3. Nelle zone di rispetto e' vietato l'insediamento di fognature e 
   pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano,  ove  possibile,
   le misure per il loro allontanamento. 
  4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto 
   possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando  inoltre  le
   opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di
   prevenire dissesti idrologici,  nonche'  la  deviazione,  a  valle
   delle  opere  di  presa,  delle  acque  meteoriche  e  di   quelle
   provenienti da scarichi.