Art. 6. Zona di rispetto 1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione puo' essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. 2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attivita' o destinazioni: a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali; e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; f) apertura di cave e pozzi; g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) impianti di trattamento di rifiuti; m) pascolo e stazzo di bestiame. 3. Nelle zone di rispetto e' vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. 4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonche' la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.