Art. 8. Competenze statali 1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III; c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonche' dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti; d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo umano, nonche' i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto; f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque; g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua; h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. 2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente.