Art. 8. 
                         Competenze statali 
  1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: 
    a)  promozione,  consulenza,  indirizzo  e  coordinamento   delle
attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; 
    b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni  degli  allegati
I, II e III; 
    c) la predisposizione e l'aggiornamento dei  criteri  generali  e
delle metodologie per  il  rilevamento  delle  caratteristiche  delle
acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare  al  consumo
umano, nonche' dei criteri per la formazione  e  l'aggiornamento  dei
relativi catasti; 
    d)  le  norme  tecniche  per  la  tutela  preventiva  e  per   il
risanamento della qualita' delle acque destinate  al  consumo  umano,
nonche' i criteri  generali  per  la  individuazione  delle  aree  di
salvaguardia delle risorse idriche; 
    e) le  norme  tecniche  per  l'installazione  degli  impianti  di
acquedotto; 
    f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque; 
    g) le norme tecniche per lo scavo,  perforazione,  trivellazione,
manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua; 
    h) acquisizione ed elaborazione di  informazioni  sulla  qualita'
delle acque destinate al consumo umano. 
  2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d),  sono
esercitate dal Ministro della sanita', di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal
Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere  e)  e  g),
sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  i
Ministri della sanita' e dell'ambiente.