Art. 8.
Competenze statali
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle
attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati
I, II e III;
c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e
delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle
acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo
umano, nonche' dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei
relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il
risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo umano,
nonche' i criteri generali per la individuazione delle aree di
salvaguardia delle risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di
acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione,
manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualita'
delle acque destinate al consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono
esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal
Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g),
sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'ambiente.