Art. 9.
Competenze regionali
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un
approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile
rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantita'
ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze
locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli
enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare
al consumo umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il
miglioramento della qualita' delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche
delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art.
8, comma 1, lettera h);
f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle
attivita' e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli
articoli 4, 5, 6 e 7.