Art. 9. 
                        Competenze regionali 
  1. Alle regioni competono le seguenti funzioni: 
    a)  previsione  di   misure   atte   a   rendere   possibile   un
approvvigionamento idrico di emergenza  per  fornire  acqua  potabile
rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per  la  quantita'
ed il periodo minimi necessari a far fronte  a  contingenti  esigenze
locali; 
    b) esercizio dei poteri sostitutivi, in  caso  di  inerzia  degli
enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche  da  destinare
al consumo umano; 
    c) esercizio del potere di deroga; 
    d) adozione dei piani di intervento  per  il  risanamento  ed  il
miglioramento della qualita' delle acque; 
    e) coordinamento del  flusso  informativo  sulle  caratteristiche
delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 
8, comma 1, lettera h); 
    f) individuazione delle aree di salvaguardia e  disciplina  delle
attivita'  e  destinazioni  ammissibili,  salvo  il  disposto   degli
articoli 4, 5, 6 e 7.