Art. 9. Competenze regionali 1. Alle regioni competono le seguenti funzioni: a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano; c) esercizio del potere di deroga; d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque; e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h); f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attivita' e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.