Art. 2. 
1. Al personale appartenente alle  qualifiche  funzionali  dei  ruoli
delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle
    leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il 
beneficio di  cui  all'articolo  1  e'  attribuito  con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro  per  la  funzione  pubblica,  nelle  misure
fissate  d'intesa  con  le  organizzazioni  nazionali  di   categoria
maggiormente rappresentative nel  settore  e  con  le  confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento  del
compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n.  312,
ed all'articolo unico  della  legge  11  novembre  1982,  n.  862,  e
successive modificazioni. 
  2. Il beneficio di cui al  comma  1  non  puo'  superare,  per  gli
appartenenti alla nona qualifica, la  misura  dell'85  per  cento  di
quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori. 
  3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non  dovra'
comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni. 
 
          Nota all'art. 2:
             Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1.