Art. 3. 
  1. Gli  uffici  che  liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati  a
provvedere contestualmente al pagamento dell'indennita' di  cui  agli
articoli 1  e  2  nei  confronti  dell'intero  personale  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  dell'art.  172 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso".