Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede: a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale"; b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI