Art. 4. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede: 
    a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno  degli  anni
1988,  1989  e  1990,  quanto  a   lire   87.000   milioni   mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo  1508
dello stato di previsione del Ministero di  grazia  e  giustizia  per
l'anno finanziario  1988  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi; quanto  a  lire  4.238  milioni  mediante  corrispondente
utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato  di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire
50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e
quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1988-1990,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1988,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale"; 
    b) relativamente a lire 3.891 milioni  per  ciascuno  degli  anni
1988, 1989 e 1990, quanto a  lire  2.300  milioni  mediante  utilizzo
dello  stanziamento  iscritto  all'articolo  111   dello   stato   di
previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno  finanziario
1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi  e,  quanto  a
lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo  dei  sopravanzi  per
gli anni medesimi. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 giugno 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI