IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n.
69, recante norme risultanti dalla disciplina  prevista  dall'accordo
del  15  dicembre  1983,  concernente  il  personale  dei ruoli della
Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
150,  concernente  norme   risultanti   dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  del  13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di
Stato;
  Considerato  che  con  il  punto  IX  del suddetto accordo e' stato
convenuto tra le parti di riaprire, entro  il  31  gennaio  1988,  la
trattativa  ai sensi dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
per una graduale riduzione  dell'orario  di  lavoro  settimanale  del
personale della Polizia di Stato fino a trentasei ore;
  Visto il protocollo di intesa sottoscritto il 15 giugno 1988 tra la
delegazione governativa e le organizzazioni sindacali  del  personale
della Polizia di Stato SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95 della legge
1 aprile 1981, n. 121;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 giugno 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e  per  la  funzione
pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Con  effetto  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio  di  cui
all'art.  63  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121, e' fissato in
trentasette ore settimanali e, a decorrere dal  1  maggio  1989,  in
trentasei  ore  settimanali,  ferme  restando  le due ore di servizio
retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di  cui  all'art.
7,  secondo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27
marzo 1984, n. 69.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicmbre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             La   legge   n.   121/1981,   reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza".    Si
          trascrive il testo relativo all'art. 95:
             "Art.  95  (Accordi  sindacali). - Gli accordi sindacali
          previsti dalla presente  legge  vengono  stipulati  da  una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro dell'interno e  dal  Ministro
          del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati,
          e  da  una  delegazione  composta  da  rappresentanti   dei
          sindacati  di polizia maggiormente rappresentativi su scala
          nazionale.
             Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 43, formano
          altresi' oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro
          di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le
          aspettative,   i   trattamenti    economici    di    lavoro
          straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di
          massima per la formazione e l'aggiornamento  professionale.
             Se  gli  accordi  di  cui  al  primo comma, per la parte
          relativa ai trattamenti economici  accessori,  non  vengono
          raggiunti    entro   novanta   giorni   dall'inizio   delle
          trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla  Camera
          dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica nelle forme e
          nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti".
           Note all'art. 1:
             - L'art. 63 della legge n. 121/1981 e' cosi' formulato:
             "Art.  63  (Orario  di servizio). - L'orario di servizio
          per il personale della pubblica  sicurezza  e'  fissato  in
          quaranta  ore  settimanali,  ripartite in turni giornalieri
          secondo le esigenze di servizio.
             Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della
          presente legge i turni di lavoro giornaliero  sono  formati
          sulla base di quarantadue ore settimanali.
             La  differenza  tra  l'orario  fissato  al primo comma e
          quello indicato nel comma  successivo  e'  retribuita  come
          prestazione di lavoro straordinaria.
             Quando  le  esigenze  lo  richiedano  gli ufficiali, gli
          agenti di pubblica sicurezza e il personale che  svolge  la
          propria  attivita'  nell'ambito  dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in
          eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il
          lavoro straordinario  senza  le  limitazioni  previste  dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
          422, per il personale  con  qualifica  inferiore  a  quella
          dirigenziale,  dall'articolo  20 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e  della  legge  22
          luglio  1978,  n.  385,  per  il  personale  con  qualifica
          dirigenziale. La normativa di cui al presente  articolo  si
          applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate
          fino all'emanazione  di  una  nuova  legge  concernente  la
          disciplina delle funzioni dirigenziali.
             Il   personale   di   cui   al   primo  comma  e  quello
          dell'Amministrazione   civile   dell'interno   che   presta
          servizio   nell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.  Ove  per
          particolari  esigenze  di  servizio il giorno di riposo non
          possa  essere  usufruito  nell'arco  della  settimana,   e'
          recuperabile entro le quattro settimane successive.
             Il  personale  di  cui  al  precedente  comma che presta
          servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di
          godere     di     un    giorno    di    riposo    stabilito
          dall'Amministrazione    entro    le    quattro    settimane
          successive".
             -  Il  secondo  comma  dell'art. 7 del D.P.R. n. 69/1984
          prevede che:  "A decorrere dalle date  indicate  dal  comma
          precedente  (1  maggio  1984 e 1 ottobre 1984, n.d.r.), i
          turni  di  lavoro  giornalieri  sono  formati  sulla  base,
          rispettivamente,  di quarantuno e quaranta ore settimanali.
          La  differenza  tra  l'orario  indicato  al   primo   comma
          (trentanove  ore  settimanali  e trentotto ore settimanali,
          n.d.r.) e quello indicato nel presente comma e'  retribuita
          come prestazione di lavoro straordinario".