Art. 4. 
Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili  professionali  del
                       personale dei Ministeri 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge  6
giugno 1981, n. 283, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto  con  l'emanazione  del
primo  provvedimento   di   ciascuna   amministrazione   statale   di
inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione
dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  2. Dalla data del provvedimento  di  cui  al  comma  1  e  fino  al
completamento delle procedure  di  inquadramento  del  personale  nei
profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e  decimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n.  312,  e  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432,  le  amministrazioni  statali  non
possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le
assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla
data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite
dalle disposizioni di legge vigenti. 
  3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di  riqualificazione,
di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  1981,  n.  432,
trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano
ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della  legge  11
luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo  professionale  di
qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono
le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4. 
  4.  La  prescrizione  del  termine  di  novanta   giorni   per   la
presentazione della domanda di partecipazione alla  prova  selettiva,
contenuta nel decimo comma dell'articolo  4  della  legge  11  luglio
1980, n. 312, e' abrogata. 
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  28-  ter  del  D.L. n. 283/1981,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  n.  432/1981
          (copertura  finanziaria  dei  DD P.R.  di  attuazione degli
          accordi contrattuali triennali relativi al personale civile
          dei  Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato, nonche' concessione dei  miglioramenti  economici
          del    personale    civile   e   militare   escluso   dalla
          contrattazione), e' il seguente:
            "Art. 28- ter - Fino alla data di entrata in vigore della
          legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della  legge
          11  luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai
          cui dipendenti si applicano le disposizioni  dettate  dalla
          stessa  legge,  sono autorizzate, in deroga al disposto del
          secondo comma  dell'articolo  7  della  medesima  legge  11
          luglio  1980,  n.  312,  a  bandire  pubblici  concorsi per
          l'assunzione di personale  nelle  qualifiche  iniziali  dei
          diversi  ruoli  e  carriere  degli impiegati e degli operai
          previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata
          in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
             Per  la  determinazione  dei  posti  disponibili  si  fa
          riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi
          ruoli   e   carriere   dall'ordinamento   preesistente  ed,
          esclusivamente  a  tali  fini,  gli  inquadramenti  di  cui
          all'articolo  4  della  legge  11  luglio 1980, n.  312, si
          considerano come non effettuati.
             Ai  suddetti  concorsi  si applica la disciplina vigente
          prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio
          1980, n. 312.
             Sono   fatte   salve  le  riserve  di  cui  all'articolo
          26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 29
          febbraio 1980, n. 33, nonche' quelle contemplate  da  altre
          leggi speciali.
             Il   personale  assunto  in  applicazione  del  presente
          articolo viene inquadrato secondo le  disposizioni  dettate
          dall'articolo  11, primo comma, della legge 11 luglio 1980,
          n. 312".
             Il testo dell'art. 4, ottavo, nono e decimo comma, della
          legge n.  312/1980, e' il seguente:
             "Il   personale   le  cui  attribuzioni,  in  base  alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le  nuove  qualifiche,  dai profili professionali di cui al
          precedente  articolo  3,  e'  inquadrato  nelle  qualifiche
          medesime,  anche  in  soprannumero.   Ove manchi una esatta
          corrispondenza  di  mansioni,  si  ha  riguardo,  ai   fini
          dell'inquadramento,  al  profilo  assimilabile della stessa
          qualifica.
             I  dipendenti  che  abbiano effettivamente svolto per un
          periodo non inferiore a  cinque  anni  le  mansioni  di  un
          profilo   diverso  dalla  qualifica  rivestita  secondo  il
          vecchio ordinamento possono essere inquadrati,  a  domanda,
          previo  parere favorevole della commissione d'inquadramento
          prevista  dal   successivo   articolo   10,   nel   profilo
          professionale  della  qualifica  funzionale  relativa  alle
          mansioni esercitate.
             Il personale che ritenga di individuare in una qualifica
          funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le
          attribuzioni  effettivamente  svolte  da almeno cinque anni
          puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi  entro  90
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa
          favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad
          una   prova   selettiva  intesa  ad  accertare  l'effettivo
          possesso della relativa professionalita'".
             -  Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 283/1981 convertito,
          con modificazioni, nella legge n. 432/1981, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il  personale  appartenente,  alla data di
          entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312,  alla
          qualifica  iniziale di ciascuna carriera, articolata su una
          o piu' qualifiche, o  alle  categorie  degli  operai,  puo'
          partecipare,    a    domanda,    ad   appositi   corsi   di
          riqualificazione,   con   esame   finale,    per    profili
          professionali  di  qualifica  immediatamente superiore, con
          preferenza per quelli nei quali vi  sia  disponibilita'  di
          posti.   Sono  esclusi  dalla  partecipazione  ai  corsi  i
          dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art.  4
          della  richiamata legge n. 312, in un profilo professionale
          di qualifica funzionale  superiore  a  quella  nella  quale
          risultino  collocati  in  via  provvisoria  ai  sensi della
          predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica
          funzionale   superiore   attraverso   il  concorso  interno
          nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
             L'ordinamento  dei  corsi di cui al precedente comma, le
          modalita'  di   partecipazione,   la   composizione   della
          commissione  esaminatrice  e  quanto altro attiene ai corsi
          stessi  saranno  stabiliti,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          ed il Consiglio superiore della  pubblica  amministrazione,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo
          comma sara' inquadrato, secondo  l'ordine  di  graduatoria,
          nel  profilo  professionale del livello superiore, anche in
          soprannumero, nel limite del 50% degli  idonei  stessi  con
          decorrenza  dal  1›  gennaio  1983  e  per  l'altro 50% con
          decorrenza dal 1› gennaio 1984.
             Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  4,  quarto
          comma, della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  ai  corsi  di
          riqualificazione   puo'   partecipare  anche  il  personale
          destinatario  della  richiamata  disposizione.  Coloro  che
          risulteranno   idonei  saranno  inquadrati  con  precedenza
          rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          al  personale  proveniente  dalle  soppresse   imposte   di
          consumo,  al personale del lotto, al personale del ruolo ad
          esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al
          personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n.
          312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti  ufficiali
          giudiziari  e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia
          e giustizia.
             Fino  a quando permarranno le posizioni soprannumerarie,
          il personale  inquadrato  in  profili  professionali  della
          qualifica  superiore  potra'  essere  utilizzato  anche per
          l'esercizio delle mansioni della qualifica di  provenienza.
             Gli   operai  comuni  e  gli  operai  qualificati  delle
          amministrazioni dello  Stato,  in  servizio  alla  data  di
          entrata  in  vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che
          abbiano maturato oppure abbiano  in  corso  di  maturazione
          l'anzianita'  che  nel  precedente ordinamento avrebbe dato
          titolo  all'attribuzione  del  parametro  terminale   dello
          stipendio  sono  considerati,  ai  soli  effetti economici,
          rispettivamente,  della  terza  e  della  quarta  qualifica
          funzionale  previste  dall'art.  4  della legge stessa, con
          effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque
          da  data  non anteriore a quella di entrata in vigore della
          legge medesima".