Art. 4. Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri 1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4. 4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogata.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 28- ter del D.L. n. 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 432/1981 (copertura finanziaria dei DD P.R. di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione dei miglioramenti economici del personale civile e militare escluso dalla contrattazione), e' il seguente: "Art. 28- ter - Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati. Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' quelle contemplate da altre leggi speciali. Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312". Il testo dell'art. 4, ottavo, nono e decimo comma, della legge n. 312/1980, e' il seguente: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'". - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 283/1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 432/1981, e' il seguente: "Art. 2. - Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima. L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia. Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza. Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima".