Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 3, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti ai DD P.R. n. 266/1987 e n. 269/1987 si rinvia alle note agli articoli 1 e 3. - Il testo dell'art. 1, comma 9 della legge n. 67/1988, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), e' il seguente: "9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso".