Art. 7. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'applicazione della  presente  legge  si
provvede, per quanto concerne  gli  articoli  1  e  3,  con  i  fondi
compresi  negli  stanziamenti  previsti,  rispettivamente,   per   la
copertura finanziaria dei decreti del Presidente della  Repubblica  8
maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n.  269,  mentre,  per  quanto
attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi
per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno  1990,  si  provvede
mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa,  per  gli   anni
medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, per il finanziamento dei rinnovi  contrattuali  del  personale
delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 7:
             - Per i riferimenti ai DD P.R. n. 266/1987 e n. 269/1987
          si rinvia alle note agli articoli 1 e 3.
             -  Il testo dell'art. 1, comma 9 della legge n. 67/1988,
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 1988), e' il
          seguente:
             "9.  Ai  fini  di quanto disposto dall'articolo 15 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli  anni  1989  e
          1990,  relativa  ai  rinnovi  contrattuali  per il triennio
          1988-1991  del  personale  delle  amministrazioni  statali,
          compreso  quello  delle Aziende autonome, resta determinata
          rispettivamente in  lire  600  miliardi  e  in  lire  1.000
          miliardi;  tali  somme,  comprensive  delle  disponibilita'
          occorrenti  per  l'adeguamento   delle   retribuzioni   del
          personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
          apposito fondo da istituire nello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
          relative alla ripartizione del fondo stesso".