Art. 2.
  1.  All'onere  di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della
presente legge  si  provvede  con  le  disponibilita'  esistenti  sul
capitolo  7501  dello  stato  di  previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario 1988.  Il  risarcimento,  corrisposto
dai  responsabili  del  danno,  sara'  versato al capitolo 3660 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.