Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FERRI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, cel testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1, comma 2:
             Il  testo  dell'art.  70  del  regolamento approvato con
          regio decreto n. 350/1895 (Regolamento per la direzione, la
          contabilita'  e la collaudazione dei lavori dello Stato che
          sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici),
          e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
             "Art.  70 (Provvedimenti in casi di somma urgenza). - In
          circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio
          diventi  pericoloso  e  sia  quindi  richiesta  l'immediata
          esecuzione  dei  lavori,   il   verbale   sara'   compilato
          dall'ufficiale  arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione
          per  eseguirli  sara'  dall'ingegnere  capo   chiesta   per
          telegramma  direttamente  al  Ministero, indicando la spesa
          presumibile.
             L'ingegnere  capo,  in  tal  caso,  in tal caso, potra',
          dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento,
          contemporaneamente  disporre  la  immediata  esecuzione dei
          lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni.
             Entro  il  piu' breve termine, e non piu' tardi di dieci
          giorni  dalla  data  del   telegramma,   l'ingegnere   capo
          trasmettera'  direttamente al Ministero il processo verbale
          d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti  di
          spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio
          superiore dei lavori pubblici,  dandone  contemporaneamente
          partecipazione  all'ispettore  del compartimento. Se invece
          l'approvazione tecnica della perizia sia di  competenza  di
          questo,  l'ingegnere  capo  inviera'  gli atti di cui sopra
          all'ispettore medesimo,  il  quale  entro  due  giorni  dal
          ricevimento  li  rimettera'  al Ministero per gli ulteriori
          provvedimenti".