Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri FERRI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, cel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto n. 350/1895 (Regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "Art. 70 (Provvedimenti in casi di somma urgenza). - In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sara' compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sara' dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile. L'ingegnere capo, in tal caso, in tal caso, potra', dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni. Entro il piu' breve termine, e non piu' tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmettera' direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo inviera' gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimettera' al Ministero per gli ulteriori provvedimenti".