Art. 4.
  1.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
sedi di borse valori sono autorizzate ad  adeguare  annualmente,  con
proprie  deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per
la copertura delle spese relative  al  funzionamento  delle  predette
borse:
    a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;
    b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;
    c)   diritti   per   l'utilizzo   dei  servizi  e  prestazioni  a
disposizione delle borse.
  2.  Le  deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere a ) e
b)   divengono   definitive   dopo   l'approvazione   del   Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
  3.  Le  deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma  2  dovranno,
comunque, tener conto dei costi, del tipo di  mercato,  della  natura
dei  titoli  e  degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonche'
della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono
esentati  da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi
dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle  province  e
dai   comuni,   nonche'   dalla   Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio,  dalla  Banca  europea  per  gli  investimenti,   dalla
Comunita'  europea  dell'energia atomica e dalla Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo.
  4.  Per  la  riscossione  delle somme di cui ai commi precedenti si
procedera' ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  5.  Al  Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori,
istituito ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, e' attribuito un fondo di
dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto
ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989, 1990.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  R.D.  n.  639/1910  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato.