Art. 4. 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse: a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli; b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa; c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse. 2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere a ) e b) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonche' della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonche' dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunita' europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. 4. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procedera' ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, e' attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.
Nota all'art. 4: Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.