IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980); Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione e impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987), modificato dal decreto ministeriale 20 luglio 1987, n. 345 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1987, n. 196); Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985); Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale; Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantita' necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1988 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".