IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista  la  legge  23  gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7
marzo 1985, n. 98;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23
dicembre 1975, n. 745;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  febbraio  1980, concernente la
produzione del virus aftoso e del vaccino  contro  l'afta  epizootica
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980);
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1982 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  84  del  26  marzo   1982),   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   decreto  ministeriale  12  marzo  1987  relativo  alla
produzione, acquisto, distribuzione e  impiego  dei  vaccini  per  la
profilassi  immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987), modificato dal  decreto
ministeriale  20  luglio  1987,  n.  345  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale del 24 agosto 1987, n. 196);
  Visto  l'art.  17  della  legge  22  dicembre  1984,  n. 887 (legge
finanziaria 1985);
  Considerato   che   le  spese  necessarie  per  l'attuazione  delle
profilassi vaccinali obbligatorie  contro  le  malattie  infettive  e
diffusive  degli  animali  ai  fini  di  provvedere  all'acquisto  ed
all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano,  a  partire
dall'esercizio   finanziario  1983,  sul  cap.  5941/Tesoro  -  Fondo
sanitario nazionale;
  Considerato    che,    al    fine   di   assicurare   un   uniforme
approvvigionamento  nelle  quantita'  necessarie   dei   vaccini   in
questione,  occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno
essere prodotti dai  diversi  istituti  zooprofilattici  sperimentali
incaricati;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di
cessione  dei  prodotti  immunizzanti   necessari   alle   profilassi
vaccinali  obbligatorie  nei  confronti  dell'afta  epizootica, della
peste  suina  classica,  della  rabbia  e  del  carbonchio   ematico,
stabiliti con decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1988 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti
necessari  alle  profilassi  vaccinali  obbligatorie  nei   confronti
dell'afta  epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del
carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive  e  diffusive,
disposte  ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute
dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  Bolzano  con  i
fondi  alle  medesime  assegnati  sul Fondo sanitario nazionale (cap.
5941/Tesoro - parte spese correnti).
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per la
          profilassi  della  peste  bovina,   della   pleuropolmonite
          contagiosa  dei  bovini, dell'afta epizootica, della morva,
          della peste equina, della peste suina classica e  africana,
          della  febbre  catarrale  degli  ovini  e di altre malattie
          esotiche".
             -  La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni
          statali  alle  regioni  e  norme  di   principio   per   la
          ristrutturazione      regionalizzata     degli     istituti
          zooprofilattici sperimentali".
             -  La  legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale".