Art. 2. Le modalita' di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono. L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverra' in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministro della Sanita' e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attivita' profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1988. Le regioni o le province autonome, in conformita' dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1988, concernente il Fondo sanitario nazionale.