Art. 2.
  Le  modalita' di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti
zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione  per  unita'  di
prodotto sono specificati negli articoli che seguono.
  L'approvvigionamento  dei prodotti immunizzanti presso gli istituti
zooprofilattici sperimentali nonche'  la  ripartizione  dei  suddetti
prodotti  tra  le  regioni e le province autonome avverra' in base al
programma concordato, ai sensi  dell'art.  7,  secondo  comma,  della
legge  23  dicembre  1978,  n. 833, tra il Ministro della Sanita' e i
rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle  province
autonome, tenuto conto dell'attivita' profilattica svolta nel biennio
precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun  ente  formulate
per il 1988.
  Le  regioni  o  le  province  autonome, in conformita' dell'art. 7,
secondo comma, della legge sopra citata, provvedono  all'acquisto  ed
alla distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.
  L'onere  derivante  dalle  suddette spese grava sui fondi assegnati
alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del  bilancio  del
Ministero  del  tesoro,  esercizio  finanziario  1988, concernente il
Fondo sanitario nazionale.