Art. 7.
  Gli  istituti  zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini
di cui al presente decreto, per quanto concerne  la  preparazione,  i
controlli  di  efficacia,  di  innocuita'  e di sterilita' nonche' il
confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai
relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto.
  Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico e per
eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati,  di
cui   si   rende  necessario  l'approvvigionamento,  sara'  cura  del
Ministero della sanita', sentito  l'Istituto  superiore  di  sanita',
impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.