Art. 7. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto. Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.