Art. 10. 1. Al secondo comma dell'articolo 3- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423." sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.".
Nota all'art. 10: Il testo vigente dell'art. 3- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3-ter. - I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2- ter e 3- bis dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilita' dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".