Art. 10. 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 3-  ter  della  legge  31  maggio
1965, n. 575, le  parole:  "disposizioni  dei  commi  quinto,  sesto,
settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge  27  dicembre  1956,  n.
1423."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "disposizioni  dei  commi
ottavo, nono, decimo e undicesimo  dell'articolo  4  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423.". 
 
          Nota all'art. 10: 
             Il testo vigente dell'art. 3- ter della legge 31  maggio
          1965, n. 575, come modificato dalla legge  qui  pubblicata,
          e' il seguente: 
             "Art. 3-ter. - I provvedimenti con i quali il tribunale,
          a  norma  degli  articoli  2-  ter  e   3-   bis   dispone,
          rispettivamente,  la  confisca  dei  beni  sequestrati,  la
          revoca del sequestro ovvero la restituzione della  cauzione
          o  la  liberazione  delle  garanzie  o  la  confisca  della
          cauzione o la esecuzione sui beni  costituiti  in  garanzia
          sono  comunicati  senza  indugio  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica
          e agli interessati. 
             Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate
          dalle  disposizioni  dei  commi  ottavo,  nono,  decimo   e
          undicesimo dell'art. 4 della legge  27  dicembre  1956,  n.
          1423. 
             I provvedimenti emessi dal giudice penale, con  i  quali
          si limita o si esclude la disponibilita'  dei  beni,  hanno
          effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo  agli
          stessi  beni,   in   occasione   di   una   procedura   per
          l'applicazione di una delle misure di prevenzione  previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".