Art. 11. 1. Al secondo comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423," sono sostituite dalle seguenti: "quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,".
Nota all'art. 11: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al quinto, nono e decimo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente art. 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10- ter e 10-quater. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo".