Art. 11. 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 10- bis  della  legge  31  maggio
1965, n. 575, le parole "secondo, sesto e settimo comma dell'articolo
4 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423,". 
 
          Nota all'art. 11: 
             Il testo vigente  del  secondo  comma  dell'art.  10-bis
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'art.  3
          della legge 23 dicembre 1982, n. 936, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente: 
             "Le cancellerie dei tribunali, delle corti  d'appello  e
          della corte di cassazione sono  tenute  a  comunicare  alla
          questura nella cui circoscrizione hanno sede, non  oltre  i
          cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile,
          non oltre i cinque giorni dalla scadenza  del  termine  per
          l'impugnazione,   copia,   anche    per    estratto,    dei
          provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al  quinto,
          nono e decimo comma dell'art. 4  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di sospensione  di
          cui  al  secondo  comma  del  precedente  art.  10  e   dei
          provvedimenti di cui  ai  successivi  articoli  10-  ter  e
          10-quater. Nell'atto di comunicazione  va  annotato  se  il
          provvedimento sia divenuto definitivo".