Art. 12. 1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "in forza di provvedimenti definitivi".
Nota all'art. 12: Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nella parte modificata dalla legge qui pubblicata: "Non sono elettori: (Omissis); 3) coloro che sono sottoposti in forza di provvedimenti definitivi alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi".