Art. 12.
  1.  Al  numero  3)  del primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  dopo  le  parole
"sono   sottoposti"   sono   aggiunte   le  seguenti:  "in  forza  di
provvedimenti definitivi".
 
          Nota all'art. 12:
             Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2, comma primo,
          del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,
          n.  223  (Approvazione  del  testo unico delle leggi per la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione  delle  liste elettorali), nella parte modificata
          dalla legge qui pubblicata:
             "Non sono elettori:
              (Omissis);
              3) coloro che sono sottoposti in forza di provvedimenti
          definitivi alle misure di prevenzione  di  cui  all'art.  3
          della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli
          effetti dei provvedimenti stessi".