Art. 13. 1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole "nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 1, numeri 1) e 2)".
Nota all'art. 13: Il testo vigente dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1 numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica".