Art. 13. 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio  1975,  n.
152, le parole "nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)" sono  sostituite
dalle seguenti: "nell'articolo 1, numeri 1) e 2)". 
 
          Nota all'art. 13: 
             Il testo vigente dell'art.  19  della  legge  22  maggio
          1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine  pubblico),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 
             "Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31  maggio
          1965, n. 575, si  applicano  anche  alle  persone  indicate
          nell'art. 1 numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 
          1423. 
             Gli ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  debbono
          comunicare  al  questore   le   segnalazioni   rivolte   al
          procuratore della Repubblica".