Art. 14. 1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole "o in altro comune, o in una frazione di essi." sono sostituite dalle seguenti: "o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.".
Nota all'art. 14: Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 282 del codice di procedura penale, gia' modificato dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria. Il giudice puo' imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; puo', inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia". Si fa presente che l'art. 282 del codice di procedura penale e' stato integralmente sostituito dall'art. 43 della legge 5 agosto 1988, riguardante la nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale, che sara' pubblicato in apposito supplemento alla Gazzetta Ufficiale domani 10 agosto 1988.