Art. 14.
  1.  Al  secondo  comma  dell'articolo  282  del codice di procedura
penale, le parole "o in altro comune, o in  una  frazione  di  essi."
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o in un comune vicino sede di un
ufficio di polizia.".
 
          Nota all'art. 14:
             Si  riporta  il  testo dei primi due commi dell'art. 282
          del codice di procedura penale, gia' modificato dall'art. 1
          della  legge  27  gennaio 1986, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
             "Con  l'ordinanza  che concede la liberta' provvisoria o
          con  un'altra  successiva  il   giudice   puo'   sottoporre
          l'imputato a cauzione o malleveria.
             Il   giudice   puo'  imporre,  anche  in  aggiunta  alla
          prescrizione prevista dal comma  precedente,  l'obbligo  di
          presentarsi   periodicamente   all'autorita'   di   polizia
          giudiziaria  indicata  nell'ordinanza,  in  giorni  ed  ore
          prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato
          stesso e alla distanza della sua  dimora  dal  luogo  della
          presentazione;   puo',  inoltre,  vietare  all'imputato  di
          dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di
          dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede
          di un ufficio di polizia".
             Si  fa  presente  che l'art. 282 del codice di procedura
          penale e' stato integralmente sostituito dall'art. 43 della
          legge  5  agosto  1988, riguardante la nuova disciplina dei
          provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  nel
          processo   penale,   che   sara'   pubblicato  in  apposito
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale domani 10 agosto  1988.