Art. 15 
 
  1. Dopo tre anni dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione,
l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La  riabilitazione  e'
concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona
condotta,  dalla  corte  di  appello  nel  cui  distretto   ha   sede
l'autorita' giudiziaria che dispose l'applicazione  della  misura  di
prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 
  2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure
di prevenzione. 
  3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice
di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 
 
          Nota all'art. 15, comma 3:
             Le  disposizioni  del  codice  di  procedura  penale che
          riguardano la riabilitazione sono comprese  nel  libro  IV,
          titolo II, capo III, articoli da 597 a 602.