Art. 16.
  1.  Per  le  persone  che,  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, sono  sottoposte  alla  sorveglianza  speciale  della
pubblica  sicurezza  con obbligo di soggiorno in un comune diverso da
quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale
competente  ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo  di
residenza  salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto
di soggiorno. Il relativo provvedimento e' comunicato al questore per
l'esecuzione.
  2.  Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare
in  un  comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione,
il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre  che
permangano   le   esigenze   che   hanno  giustificato  l'imposizione
dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291- bis del codice  di
procedura   penale  a  determinare  nuovamente  il  luogo  di  dimora
obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma
dell'articolo  282  del  codice  di procedura penale, come modificato
dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla  residenza
che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 16, comma 2:
             Il  testo  dell'art.  291-  bis  del codice di procedura
          penale, richiamato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  291-bis  (Modifica  e  revoca  degli  obblighi  -
          Permessi). - Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e
          del   terzo  comma  dell'art.   282  e  del  secondo  comma
          dell'art. 284 possono essere sempre modificate  o  revocate
          con ordinanza.
             Per  comprovati  motivi  di  salute,  di  famiglia  o di
          lavoro,  il  giudice  puo'  altresi'   consentire   deroghe
          temporanee  alle  prescrizioni,  impartendo  le  necessarie
          disposizioni per assicurare un efficace controllo.
             Dei  provvedimenti previsti dai commi precedenti e' data
          immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente
          per il controllo".