Art. 16. 1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento e' comunicato al questore per l'esecuzione. 2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291- bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 16, comma 2: Il testo dell'art. 291- bis del codice di procedura penale, richiamato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 291-bis (Modifica e revoca degli obblighi - Permessi). - Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 282 e del secondo comma dell'art. 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza. Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo. Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente per il controllo".