Art. 2. 
 
  1.  L'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. I provvedimenti  previsti  dalla  presente  legge  si
applicano a: 
    1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi  di  fatto,
che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    2) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    3) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".