Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: "o per la pubblica moralita'".
Nota all'art. 3: Il testo vigente dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 2. - Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".