Art. 3. 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, sono soppresse le parole: "o per la pubblica moralita'". 
 
          Nota all'art. 3: 
             Il testo vigente dell'art. 2  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui' pubblicata,
          e' il seguente: 
             "Art. 2. - Qualora  le  persone  indicate  nell'articolo
          precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e  si
          trovino fuori dei luoghi di  residenza,  il  questore  puo'
          rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via
          obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza  preventiva
          autorizzazione ovvero per un periodo non  superiore  a  tre
          anni, nel comune dal quale sono allontanate. 
             Il contravventore e' punito con l'arresto da uno  a  sei
          mesi. 
             Nella sentenza di condanna viene disposto che,  scontata
          la pena,  il  contravventore  sia  tradotto  al  luogo  del
          rimpatrio".