Art. 4 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza". 2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". 3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' abrogato.
Nota all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".