Art. 4 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, e' sostituito dal seguente: 
  "Alle persone indicate nell'articolo 1, che  non  abbiano  cambiato
condotta nonostante l'avviso orale  di  cui  all'articolo  4,  quando
siano pericolose per la sicurezza pubblica,  puo'  essere  applicata,
nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di  prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza". 
  2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, e' sostituito dal seguente: 
  "Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non  sono  ritenute
idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  puo'  essere  imposto
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". 
  3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 4: 
             Il testo vigente dell'art. 3  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423,  modificato  dall'art.  10  della  legge  13
          settembre 1982, n. 646, come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente: 
             "Art. 3. - Alle persone indicate  nell'articolo  1,  che
          non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale  di
          cui  all'articolo  4,  quando  siano  pericolose   per   la
          sicurezza  pubblica,  puo'  essere  applicata,   nei   modi
          stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione
          della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le
          circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province. 
            Nei casi in cui le altre misure di prevenzione  non  sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale".